Sezione I – Costituzione, sede, durata, oggetto sociale, distintivo, labaro.
Articolo 1
È costituito in norma alla legge 6 giugno 2016, n. 106 “Riforma del Terzo Settore”, al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore” e ai sensi dell’articolo 36 e seguenti del Codice Civile, l’Ente del Terzo Settore denominato “Associazione Cavalieri dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana APS – Riviera del Brenta”.
Articolo 2
L’Associazione ha sede legale presso il Comune di Dolo in Provincia di Venezia nei propri locali di Via Brusaura n. 16, non utilizzati per fini istituzionali. La dislocazione operativa è stabilita dal Regolamento. Il trasferimento della sede legale e le variazioni logistiche non comportano modifica statutaria, ma obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Articolo 3
L’Associazione ha durataa tempo indeterminato. È disciplinata dalle norme di legge vigenti in materia, dal presente Statuto e dal Regolamento.
Articolo 4
Possono aderire all’Associazione i cittadini italiani insigniti di onorificenze cavalleresche dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, dell’Ordine al Merito del Lavoro, della Stella al Merito del Lavoro, dell’Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme e del Sovrano Militare Ordine di Malta.
Possono associarsi al Sodalizio anche le persone maggiorenni non insignite di titoli cavallereschi, senza alcun tipo di limitazione o discriminazione, che condividano le finalità e gli obiettivi espressi dallo Statuto e s’impegnino all’osservanza delle norme stabilite.
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Articolo 5
L’Associazione non pone alcuna pregiudiziale di ordine confessionale o di appartenenza politica a chi vuole aderirvi.
Articolo 6
Oggetto sociale, attività e finalità.
L’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ovvero:
- Promuovere e contribuire ad iniziative ricreative e umanitarie, patrocinando anche attività di utilità sociale di terzi che per legge, Statuto e Regolamento operano a sostegno di persone in stato di disagio;
- Alimentare lo spirito di solidarietà e fraternità dei propri iscritti, valorizzandone le risorse di esperienza, di presenza e di testimonianza civile, anche ai fini della piena attuazione dei principi di uguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini;
- Segnalare agli organi competenti i nominativi di persone stimate e particolarmente impegnate nel volontariato culturale, sociale e assistenziale, per il conferimento di onorificenze nominate nel precedente articolo 4.
Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri Associati, di loro famigliari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri iscritti, sono:
- Organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative d’interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d’interesse generale di cui alla lettera i) articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore”;
- Favorire beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività d’interesse generale in norma alla lettera u) articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore”.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in :
- Pubblicazione della Collana “Luoghi e itinerari della Riviera del Brenta e del Miranese” a cura di Soci studiosi e ricercatori. Valorizzazione dei monumenti e delle opere del territorio con divulgazione ai giovani presso le Scuole superiori di Dolo, Mirano e Venezia.
- Presentazioni di libri ed opere dei Soci scrittori agli Associati ed ai cittadini del territorio.
- Incontri pubblici con Medici su argomenti di salute, anche in collaborazione con altre Associazioni.
- Sostenere il volontariato dei Soci, anche presso altre organizzazioni, su problematiche riguardanti: la comunità, i più deboli e nei casi di calamità naturali o pandemie.
- Manifestazioni a favore di associazioni che seguono i diversamente abili, quali l’ANFFAS, e/o sostegno ad associazioni che si dedicano al trasporto degli ammalati, come l’ANTEAS.
- Promuovere e valorizzare le Festività Nazionali.
- Uscite e visite a Monumenti e Ville del territorio.
- Celebrazione dei Defunti, in particolare dei soci.
- Momenti di aggregazione: pranzi, consegna attestazione ai soci delle onorificenze ricevute, inserimento nuovi soci.
- Segnalazione alle Prefetture di Venezia e Padova delle Persone e/o Soci meritevoli di conferimento di onorificenze.
Articolo 7
Per l’attuazione delle predette finalità l’Associazione intende servirsi di ogni mezzo di comunicazione sociale adatto allo scopo.
Articolo 8
L’Associazione non ha finalità di lucro.
Articolo 9
L’Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’articolo 7 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore”. Nessuna forma di contributoeconomico, collaborazione pubblicitaria o altra forma di sostegno accolta, dovrà condizionare le libere scelte d’indirizzo e di linea operativa adottate dall’Associazione.
Articolo 10
I Soci volontari svolgono la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tali attività non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno dai beneficiari.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
Agli Associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
Articolo 11
I colori sociali dell’Associazione sono il verde, il bianco e il rosso della Repubblica Italiana. L’emblemaè costituito da una croce onorifica a quattro punte biforcate, con inserita l’immagine della Villa Pisani di Stra (VE). Nelle manifestazioni ufficiali, l’Associazione partecipa con il proprio labaroin tessuto azzurro con l’emblema sopra descritto.
Sezione II – Soci e categorie di Soci.
Articolo 12
L’ammissione dei Soci ha luogo su accettazione, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, della domanda che deve contenere formale dichiarazione di piena conoscenza del presente Statuto, del Regolamento e della loro totale e incondizionata condivisione.
La domanda d’ammissione, formulata nei termini del Regolamento, costituisceconsensoalla Presidenza riguardo al Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in quanto applicabile.
La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel Libro degli Associati.
Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (Sessanta) giorni, motivare e comunicare la deliberazione dirigetto delladomanda di ammissione.
L’attestazione di adesione all’Associazione è costituita dalla tessera personale rilasciata al Socio in forma nominativa all’atto dell’iscrizione o in sede di apertura dell’anno sociale. Essa contiene l’emblema sociale e i dati identificativi dell’Associato.
I Soci possono recederedall’Associazione mediante lettera da inviare al Presidente. Il recesso non dà diritto alla restituzione delle quote associative e degli eventuali contributi volontari versati.
Per casi gravi d’inosservanza e/o di comportamento contrario agli interessi associativi e allo spirito statutario sono previste l’espulsionee l’esclusione dalla vita associativa da parte del Consiglio Direttivo con delibera motivata.
Il Socio escluso ha facoltà di ricorsoin Assemblea con le modalità prescritte dal Regolamento.
Articolo 13
L’Associazione comprende le seguenti categorie di Soci:
a) SOCI FONDATORI:
Sono gli insigniti che hanno firmato l’atto costitutivo dell’Associazione il 19 maggio 1990 nella sede di Dolo – via Rinascita 5.
b) SOCI ORDINARI:
Sono i cittadini insigniti delle onorificenze citate nell’articolo 4 e in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
c) SOCI SIMPATIZZANTI:
Sono i cittadini di maggiore età, non insigniti di titoli cavallereschi, ammessi a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo in merito ai requisiti di moralità e buona condotta sociale, in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
d) SOCI ONORARI:
Possono essere nominate dal Consiglio Direttivo le persone distintesi per particolari meriti a favore dell’Associazione. Sono da ascrivere a questa categoria, con la qualifica di Presidente Onorario e su delibera dell’Assemblea, i Soci che hanno presieduto il Sodalizio per un periodo superiore a 6 (sei) anni. Sono esentati dal pagamento della quota associativa.
e) SOCI BENEMERITI:
Possono essere nominati dal Consiglio Direttivo i Soci e i cittadini che si sono distinti per operosità e iniziativa e i Coniugi dei Soci Defunti. Sono esentati dal pagamento della quota associativa.
f) SOCI SENIOR:
Possono essere nominati dal Consiglio Direttivo gli Associati che, per costante impedimento, non possono partecipare alle attività del Sodalizio. Sono esentati dal pagamento della quota associativa.
Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.
Articolo 14
Gli Associati hanno il diritto di:
- Eleggere gli Organi Sociali e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell’Associazione;
- Votare in Assemblea purché iscritti nel Libro degli Associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- Prendere atto dell’Ordine del Giorno delle Assemblee, prendere visione del Rendiconto Economico- Finanziario, esaminare i Libri Sociali prescritti all’articolo 15 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore”;
- Denunziare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell’articolo 29 del “Codice del Terzo Settore”.
Gli Associati hanno il dovere di:
- Versare, entro il mese di giugno di ogni anno, la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota associativa non è trasmissibile, non è rivalutabile né rimborsabile e il mancato pagamento, dopo il secondo anno d’inadempienza, comporta la radiazione per morosità;
- Partecipare all’Assemblea dell’Associazione e impegnarsi, nei limiti delle loro possibilità, alla partecipazione e allo sviluppo della vita associativa nelle varie forme e proposte deliberate dal Consiglio Direttivo.
Sezione III – Gli organi dell’Associazione: Assemblea dei Soci, Consiglio Direttivo, Presidenza, Organo di Controllo, Assistente Religioso.
Articolo 15
Sono Organi dell’Associazione:
- L’Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- L’Organo di Controllo
- L’Assistente Religioso
Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito come indicato nel precedente articolo 10.
Articolo 16
L’Assemblea dei Soci è l’Organo Sovrano ed è costituita da tutti gli aderenti all’Associazione. È convocata almeno una volta l’anno dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno dieci giorni prima della data stabilita, su delibera del Consiglio Direttivo che fissa l’Ordine del Giorno.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli Associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
L’Assemblea può essere riunita in seduta ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
L’Assemblea:
- Determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione;
- Approva il bilancio di esercizio e ratifica il bilancio preventivo;
- Nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali, ai sensi dell’articolo 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Ratifica l’esclusione degli Associati;
- Delibera sulle modificazioni dell’Atto Costitutivo o dello Statuto;
- Approva l’eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’Atto Costitutivo o dallo Statuto per quanto di sua competenza.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e conservato al Libro dei Verbali delle Assemblee.
Articolo 17
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun Associato. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone o la qualità delle persone.
L’Assemblea straordinaria approva le modifiche allo Statuto e gli eventi straordinari con la presenza qualificata di metà più uno dei Soci aventi diritto di voto e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, non superiore a tre deleghe per ciascun Associato; delibera sull’eventuale scioglimento dell’Associazione e la destinazione del patrimonio, con voto favorevole della maggioranza di ¾ (tre quarti) dei Soci, in norma all’articolo 21, terzo comma del Codice Civile.
Il diritto di voto può essere esercitato da tutti i Soci iscritti, requisito essenziale anche per la candidatura all’elezione delle cariche sociali.
Le norme organizzative inerenti sono fissate dal Regolamento.
Articolo 18
Il Consiglio Direttivo è l’Organo Direttivo ed è composto di 9 (nove) membri.
- È eletto dall’Assemblea dei Soci a scrutinio segreto in ordine alla graduatoria dei consensi, considerando le preferenze fino al massimo di ⅔ (due terzi) dei suoi componenti.
- E’ validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri i quali prestano la loro opera a titolo gratuito, salvo l’eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute previa delibera.
- Nella sua prima riunione assegna i seguenti incarichi: Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, Addetto Stampa e Cerimoniere.
- Il Consiglio Direttivo rimane in carica per 3 (tre) anni e i Consiglieri sono rieleggibili senza vincoli temporali.
- Nel caso che, nel corso del triennio, vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, per dimissioni o altra causa, l’Organo Direttivo provvederà a reintegrare il numero dei Consiglieri chiedendo l’accettazione ai Soci votati, ma non eletti, seguendo l’ordine maggioritario di votazione.
- Il Consiglio Direttivo può inoltre richiedere la collaborazione a Soci volontari per agevolare a titolo gratuito l’attività dei componenti dello stesso Consiglio.
Articolo 19
Funzioni del Consiglio Direttivo:
Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell’Assemblea.
In particolare:
- Redige, adegua e ratifica il Regolamento;
- Convoca l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci;
- Attua le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;
- Provvede al buon funzionamento amministrativo e organizzativo dell’Associazione;
- Predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- Predispone tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
- Predispone i programmi delle attività associative e cura la loro esecuzione;
- Stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- Cura la tenuta dei Libri Sociali di sua competenza;
- Disciplina l’ammissione e l’esclusione degli Associati;
- Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti Associati di tutte le categorie previste dal presente Statuto;
- Provvede alla cancellazione dei Soci morosi e all’espulsione dei Soci indegni;
- Concede i titoli di Socio Onorario ai non Soci, di Socio Benemerito e di Socio Senior agli Associati;
- Provvede alla sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo nei casi di reiterate assenze alle riunioni;
- Nomina Gruppi di Lavoro composti di membri del Consiglio Direttivo e/o da altri Soci, per l’organizzazione delle attività sociali e la realizzazione di particolari iniziative;
- È responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Le deliberazioni sono assunte con la votazione a maggioranza dei membri presenti e, in caso di parità, sarà determinante il voto del Presidente.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Articolo 20
Attribuzioni del Consiglio Direttivo:
- Il Presidente
Rappresenta legalmente l’Associazione presso i terzi ed ha la firma sociale. In particolare:
- È depositario dei dati personali dei Soci e titolare del trattamento in norma del Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- Convoca e presiede l’Assemblea dei Soci sia ordinaria sia straordinaria;
- Convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- Provvede all’ordinaria amministrazione e dà attuazione alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- Provvede e decide in caso di urgenza, salvo ratifica, anche per compiti spettanti al Consiglio Direttivo;
- Sottoscrive i verbali delle adunanze dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- Dispone, nei casi di necessità e a sua discrezione, di una somma massima di 500,00 Euro (cinquecento/00) con l’obbligo di certificazione e comunicazione al Consiglio Direttivo.
· Il Vice-Presidente
- Sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento e dà attuazione ai compiti che il Presidente gli affida.
. Il Segretario
- Redige e sottoscrive i verbali delle adunanze dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- Gestisce il libro degli Associati;
- Cura la tenuta degli atti e dei libri sociali;
- Può avvalersi di un Vice Segretario designato dallo stesso Consiglio Direttivo.
· Il Tesoriere
- Cura la contabilità dell’Associazione e tiene i registri contabili;
- Risponde del suo operato esclusivamente al Presidente;
- Può avvalersi di un cassiere e/o contabile designato dallo stesso Consiglio Direttivo.
· L’Addetto Stampa
- Provvede alla divulgazione delle informazioni sulle manifestazioni prima e dopo la loro realizzazione;
- Risponde del suo operato esclusivamente al Presidente.
· Il Cerimoniere
- Sovrintende, di concerto con il Presidente, alle pubbliche relazioni.
Articolo 21
Il Presidente rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile fino a 3 (tre) mandati consecutivi.
Articolo 22
L’Organo di Controllo è nominato ai sensi dell’articolo 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore”.
In particolare:
- È composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti;
- È eletto dall’Assemblea dei Soci a scrutinio segreto, in ordine alla graduatoria dei consensi, considerando le preferenze fino al massimo di ⅔ (due terzi) dei suoi componenti;
- Rimane in carica per 3 (tre) anni e i Membri sono rieleggibili senza vincoli temporali;
- Elegge nel suo interno il Presidente il quale è rieleggibile fino a 3 (tre) mandati consecutivi;
- I Componenti prestano la loro opera a titolo gratuito, salvo l’eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute, previa delibera del Consiglio Direttivo;
- Vigila sull’osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Ha facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, alle quali dovrà essere invitato, tuttavia senza diritto di voto;
- Esercita i poteri e le funzioni previsti dall’articolo 2403 e seguenti del Codice Civile;
- Segnala al Presidente eventuali irregolarità riscontrate o segnalate dai Soci;
- Riferisce annualmente all’Assemblea dei Soci con una relazione scritta.
Il componente dell’Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti d’ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Articolo 23
L’Assistente religioso anima spiritualmente e moralmente l’Associazione.
Sezione IV – Entrate, Patrimonio, Rendiconto.
Articolo 24
L’anno sociale decorre dal giorno 1 gennaio e si chiude il giorno 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 25
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività da:
- Quote associative;
- Contributi dello Stato, della Regione, di Enti Locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- Proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- Erogazioni liberali degli Associati e dei terzi;
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi;
- Rimborsi da convenzioni;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del Terzo Settore, l’Associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla l. 383/2000.
L’Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui alla lettera b), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera d), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni d’imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all’articolo 22 della legge citata.
Articolo 26
Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile. È costituito dalle risorse economiche citate e dagli avanzi di gestione che, per quanto reso esplicito, l’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’articolo 8 comma 2 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore” nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
Articolo 27
In norma alla legislazione vigente, l’Associazione ha l’obbligo di redazione del rendiconto economico- finanziario (bilancio) che comprende l’esercizio riferito all’anno sociale, incluso quanto espressamente indicato nel precedente articolo 25. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore” e delle relative norme di attuazione.
L’elaborato contabile è predisposto dal Consiglio Direttivo e dev’essere presentato all’Assemblea dei Soci convocata in seduta ordinaria entro 4 (quattro) mesi trascorsi dalla chiusura dell’anno sociale e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro il 30 giugno di ogni anno.
Le modalità di approvazione sono stabilite nel precedente articolo 17.
Articolo 28
Al verificarsi delle condizioni previste dall’articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore”, l’Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
Articolo 29
Gli Associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’articolo 18 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore”.
Articolo 30
L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) Il libro degli Associati o Aderenti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo) e dell’Organo di Controllo (Collegio dei Revisori dei Conti);
d) Il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, ovvero situati secondo Regolamento, entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta formulata all’Organo competente.
Sezione V – Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio.
Articolo 31
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria con le modalità stabilite nel precedente articolo 17. In caso di scioglimento, l’Assemblea dei Soci provvede alla nomina di uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo all’atto della liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’articolo 9 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore”.
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Articolo 32
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell’ordinamento giuridico riguardanti gli Enti di Promozione Sociale senza fini di lucro.